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| DIVORZIO: AVVOCATO E ASSISTENZA LEGALE
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Che cosa è il divorzio? |
Il divorzio è lo scioglimento ufficiale del matrimonio civile, a differenza della separazione in cui non si pone la fine definitiva al rapporto matrimoniale bensì una “sospensione” in attesa del divorzio definitivo oppure la riconciliazione (visitare anche la sezione sulla separazione consensuale e giudiziale).
I casi in cui si può chiedere il divorzio, come prevede la legge:
a) Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto (cos’è la separazione di fatto?) può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968.
b) Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero.
c) Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio.
d) Se il matrimonio non è stato consumato.
e) Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
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Il divorzio consensuale e il divorzio contenzioso |
Nel divorzio consensuale le due parti sono già d'accordo su tutte le condizioni dello stesso (concernenti l'affidamento dei figli, l'assegno, la casa, la divisione patrimoniale, ecc). Le due parti, in caso del divorzio consensuale, presentano un unico ricorso durante il quale confermano la loro volontà davanti al Tribunale che, successivamente, pronuncerà la sentenza.
Nel divorzio contenzioso le parti non sono d’accordo su tutti gli aspetti del divorzio, pertanto solo uno dei coniugi presenta la domanda al Presidente del Tribunale, che stabilisce la convocazione dell'altro coniuge, il quale potrà presentare le proprie richieste. Se necessario, il Presidente pronuncia i provvedimenti di urgenza, quindi la causa prosegue davanti al Giudice Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza. Il procedimento è del tutto uguale a quello per la separazione giudiziale (visitare la sezione sulla Separazione giudiziale).
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Ci si può opporre al divorzio chiesto dall'altro coniuge? |
Non ci si può opporre se la richiesta è motivata dai fatti previsti dalla legge; si può però far presente, se è il caso, che mancano i presupposti: per esempio se dopo la separazione legale è avvenuta una riconciliazione.
Le condizioni della separazione non sono vincolanti, il giudice del divorzio può confermare o modificare quanto stabilito nella separazione.
L’obbligo dell’avvocato durante un divorzio.
Che si tratti di un divorzio consensuale, oppure quello contenzioso, per ottenere il divorzio è sempre necessario avere l'assistenza di un avvocato.
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Il divorzio e l’affidamento dei figli |
I criteri per stabilire l’affidamento dei figli dopo il divorzio sono gli stessi della separazione legale, con l’aggiunta dell’affidamento congiunto o alternato a entrambi i genitori.
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Dopo il divorzio |
I due ex coniugi, riacquistano lo stato libero e possono entrare in un nuovo matrimonio valido in tutti gli aspetti come matrimonio civile. La donna perde il cognome del marito; è però possibile in alcuni particolari casi che il Tribunale, su sua richiesta, autorizzi la donna a conservare il cognome. Si perdono anche i diritti ereditari relativi alla successione del coniuge, sempre tranne per particolari casi.
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